IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62 (legge comunitaria 2004),
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alla   Comunita'   europea,  ed  in
particolare  l'articolo  14  che  delega  il  Governo  ad  emanare la
normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;
  Vista  la  legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Vista  la  Convenzione  quadro  delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici,  ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
  Vista  la  decisione  2004/280/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  febbraio  2004,  relativa  ad  un meccanismo per
monitorare  le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per
attuare il Protocollo di Kyoto;
  Vista  la  segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  al  Governo  del  6  settembre 2004, concernente le modalita' di
adozione  della  direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro
possibili   ricadute   sui   prezzi   finali   dell'energia  e  sulla
concorrenzialita';
  Vista  la  direttiva  n.  2003/87/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  13  ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'
e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 2004, n. 273, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  30  dicembre  2004,  n.  316,  recante
disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in
materia  di  scambio  di  quote di emissione dei gas ad effetto serra
nella Comunita' europea;
  Visto  il  decreto  legislativo  18  febbraio  2005, n. 59, recante
attuazione   integrale   della   direttiva   96/61/CE  relativa  alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
  Vista  la  direttiva  2004/101/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n.
2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per  lo scambio di quote di
emissioni  dei  gas  a  effetto  serra  nella  Comunita', riguardo ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
  Considerato  che  nelle more dell'approvazione del presente decreto
legislativo  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e  il Ministero delle attivita' produttive hanno predisposto il Piano
nazionale  di  assegnazione  ai  sensi all'articolo 9 della direttiva
2003/87/CE;
  Considerato  che  il  Piano  nazionale  di  assegnazione  e'  stato
notificato  alla  Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota
n. 5164/RAS/2004;
  Considerato  che  il  Piano  nazionale  di  assegnazione  e'  stato
successivamente  integrato  in  data  24 febbraio 2005, a seguito del
completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti
alla direttiva 2003/87/CE;
  Considerate  le trasformazioni in atto nella struttura del parco di
generazione   nazionale   e   nelle  modalita'  di  dispacciamento  e
l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica
conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
  Visto  il  regolamento  (CE)  2216/2004  della  Commissione, del 21
dicembre  2004,  relativo  ad  un  sistema standardizzato e sicuro di
registri  a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio;
  Vista  la  decisione  della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio
2004,  che  istituisce  le  linee  guida  per  il  monitoraggio  e la
comunicazione  delle  emissioni di gas a effetto serra ai sensi della
direttiva 2003/87/CE;
  Considerato  che  la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentira', a partire dal 2005,
ai  gestori  di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle
emissioni  certificate  ed a partire dal 2008 di utilizzare le unita'
di riduzione delle emissioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
  Visti  i  pareri  espressi  in  data 15 febbraio 2006, dalla VIII e
dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data
22  febbraio  2006,  dalla  V Commissione permanente della Camera dei
deputati, nonche' il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla
13ª Commissione del Senato della Repubblica;
  Acquisito  il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso in data 9 febbraio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle finanze e delle attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                            O g g e t t o

  1.  Il  presente  decreto  reca  le disposizioni per il recepimento
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  13  ottobre 2003, che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra
nella  comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e
della  direttiva  2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che
istituisce  un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          18 aprile  2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
              «Art. 14. Disposizioni per l'attuazione della direttiva
          2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
          quote  di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita'
          e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita'
          di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
          del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,
          di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari esteri, della
          giustizia,  dell'economia e delle finanze e delle attivita'
          produttive,  un  decreto  legislativo  di recepimento della
          direttiva  2003/87/CE  del  13 ottobre  2003 del Parlamento
          europeo e del Consiglio, nel rispetto dei seguenti principi
          e criteri direttivi:
                a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la
          salvaguardia  della  competitivita' del sistema industriale
          nazionale   incentivando,   nell'ambito   del  processo  di
          liberalizzazione  del  mercato  dell'energia  elettrica, la
          diffusione    di    impianti   e   tecnologie   finalizzati
          all'utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo
          quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
                b) evitare  effetti  distorsivi sulla concorrenza tra
          le imprese;
                c) assicurare  la  trasparenza e il pieno accesso del
          pubblico  alle informazioni relative all'assegnazione delle
          quote  e  ai risultati del controllo delle emissioni, fatti
          salvi   unicamente   i   limiti  previsti  dalla  direttiva
          2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del
          Consiglio,   sull'accesso   del  pubblico  all'informazione
          ambientale;
                d) prevedere   sanzioni   efficaci,  proporzionate  e
          dissuasive  per le violazioni della normativa in materia di
          emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche
          la  pubblicita'  delle  infrazioni  stesse e delle relative
          sanzioni;
                e) assicurare  la  coerenza  del  piano  nazionale di
          assegnazione  delle quote di emissione, previsto all'art. 9
          della  direttiva  da  recepire,  con  il  piano  di  azione
          nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas
          serra  e  per  l'aumento del loro assorbimento, mediante il
          riconoscimento   e   la   valorizzazione   dei  livelli  di
          efficienza   gia'   raggiunti   dal   sistema   industriale
          nazionale,   con   particolare   riferimento   al   settore
          elettrico,  e  tenendo  conto  sia  del  rapporto  costo ed
          efficacia   delle   diverse  opzioni  tecnologiche  per  la
          riduzione  delle  emissioni  per  le  attivita' contemplate
          nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialita' di
          abbattimento   dei  costi  di  riduzione  delle  emissioni,
          attraverso   l'impiego   dei  meccanismi  di  progetto  del
          Protocollo  di  Kyoto,  Clean Development Mechanism e Joint
          Implementation,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  30,
          paragrafo 3,  della  direttiva,  sia  del  contenimento dei
          costi   amministrativi   per   le  imprese  anche  mediante
          l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
                f) conformare  il  piano  nazionale  di  assegnazione
          delle  quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano
          di  azione  nazionale  per  la  riduzione  dei  livelli  di
          emissione  di  gas a effetto serra e per l'aumento del loro
          assorbimento,   preventivamente   revisionato,  secondo  le
          modalita'  stabilite  dalla  delibera  del CIPE 19 dicembre
          2002,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del
          22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di
          emissione  consentiti  ai settori coinvolti nella direttiva
          nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia
          degli  obiettivi  conseguibili,  sia  dell'efficienza  gia'
          raggiunta  dal  sistema  produttivo nazionale nel confronto
          con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
                g) valorizzare,  attraverso opportune iniziative, gli
          strumenti  di  programmazione  negoziata al fine di rendere
          efficaci  dal  punto  di  vista  economico  e ambientale le
          misure di attuazione della direttiva.
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  di  concerto  con il Ministero delle attivita'
          produttive,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore   della   presente  legge,  individua,  con  proprio
          decreto,  il  formato  e  le modalita' di comunicazione dei
          dati  necessari  ai  fini  dell'attuazione  della direttiva
          2003/87/CE,   da   parte  dei  gestori  degli  impianti  in
          esercizio  rientranti nelle categorie di attivita' elencate
          nell'allegato   I   della   citata  direttiva,  nonche'  le
          modalita' di informazione e di accesso del pubblico.
              3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
          derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
          pubblica.».
              - La direttiva 2003/87/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          n. L 275 del 25 ottobre 2003.
              -  La  legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  15 luglio  1986,  n.  162, supplemento
          ordinario.
              -La  legge  15 gennaio 1994, n. 65, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 gennaio  1994,  n.  23, supplemento
          ordinario.
              - La   legge   1° giugno  2002,  n.  120  (Ratifica  ed
          esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
          Kyoto  l'11  dicembre  1997)  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.
              -  La decisione 2004/280/CE e' pubblicata nella G.U.C.E
          19 febbraio 2004 n. L 49.
              - La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
          L 257 del 10 ottobre 1996.
              - Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 312, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
          306, supplemento ordinario.
              -  Il  decreto  legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93,
          supplemento ordinario.
              - La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          13 novembre 2004, n. L 338.
              -  Il  regolamento  (CE)  2216/2004 e' pubblicato nella
          G.U.C.E. 29 dicembre 2004, n. L 386.
              - La decisione C(2004)130, e' pubblicata nella G.U.C.E.
          10 marzo 2005, n. L 64.
          Note all'art. 1:
              - Per le direttive 2003/87/CEE, 96/61/CE e 2004/101/CE,
          vedi note alle premesse.
              -  Per  la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle
          premesse.